I requisiti per l’accesso all’Indennità di discontinuità sono stati aggiornati con la Legge di Bilancio 2025, attraverso una modifica dell’art. 2 del D.Lgs 175/2023.
Questi cambiamenti introducono significativi vantaggi per i lavoratori dello spettacolo.
Di seguito, le principali novità:
- Tetto massimo di reddito lordo annuo: per l’anno precedente alla richiesta, il limite passa da 25.000,00 a 30.000,00 euro.
- Giornate lavorative minime: il numero minimo di giornate lavorative con contribuzione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo si riduce da 60 a 51 nell’anno precedente alla domanda (resta invariato il divieto di cumulo delle giornate utilizzate per l’accesso all’ALAS).
- Calcolo dell’indennità: l’indennità viene corrisposta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, escludendo le giornate coperte da altre contribuzioni obbligatorie o da misure di sostegno come NASpI, ALAS, ecc.
- Scadenza della domanda: il termine per presentare la richiesta viene posticipato dal 30 marzo al 30 aprile di ogni anno, per le prestazioni svolte nell’anno precedente.
- Valutazione delle domande: resta fissato al 30 settembre il termine per l’esame delle richieste da parte dell’INPS.
- Obbligo di formazione: viene eliminato l’obbligo per i percettori dell’indennità di partecipare a percorsi di formazione e aggiornamento professionale.
Nota bene: Le modifiche saranno visibili sul sito dell’INPS non appena recepite dall’ente.
Fonte Cooperativa Esibirsi – approfondimenti al seguente link